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Bonus Barriere Architettoniche 75%

8 Luglio , 2023 2 commenti
Bonus Barriere Architettoniche 75% NOVITÀ Guide e consigli Normative e legislazioni

Cosa è il bonus barriere architettoniche 75?

Il Bonus Barriere Architettoniche 75% è una detrazione fiscale istituita per incentivare la rimozione degli ostacoli alla mobilità, rendendo tutti gli spazi privati e pubblici nei prossimi anni sempre più fruibili in sicurezza alle persone con disabilità e anziani.

Per accedere a questa detrazione sono previsti una serie di interventi che devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento adottato con il DM 236/1989 e per alcune regioni specifiche ulteriori condizioni e limitazioni.

Con il termine barriere architettoniche si indicano tutti gli ostacoli che non permettono la completa mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, temporaneamente o permanentemente.

La definizione normativa è data dal D.M. 236/89 che all’articolo 2 comma A afferma che per barriere architettoniche si intendono:

  • gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  • gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
  • la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Il Bonus Barriere Architettoniche con detrazione al 75% è una opzione istituita dalla legge di bilancio 2022 e prorogata fino al 2025 dalla legge di bilancio 2023.

Il contribuente può usufruire di una detrazione fiscale pari al 75% da ripartire in 5 quote annuali in relazione alle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche, fino al 31 dicembre 2025.

Fino al 31 dicembre 2024 inoltre è possibile applicare lo sconto in fattura o la cessione del credito che per tutti gli altri bonus è cessata (tranne alcuni casi specifici) a Febbraio 2023 dopo la pubblicazione del “Decreto Blocca Cessioni”

Chi può usufruire del Bonus Barriere Architettoniche 75%?

Possono usufruire del Bonus barriere Architettoniche tutti i contribuenti soggetti a IRPEF, i titolari di partita Iva e le aziende soggette a IRES, a prescindere dal fatto che risiedano nel territorio dello Stato, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi agevolati.

Si tratta dunque di:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti di arti e professioni;
  • enti pubblici/privati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti
  • soggetti che conseguono redditi d’impresa.

Coloro che vogliono usufruire del Bonus Barriere Architettoniche 75%, devono però vantare un titolo sull’immobile oggetto di intervento e precisamente:

  • proprietario, comproprietario o nudo proprietario dell’Immobile e/o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione ecc.);
  • detentore in forza di un contratto di locazione o comodato regolarmente registrato prima dell’inizio dei lavori e in possesso di dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  • familiare convivente del possessore dell’immobile con il seguente rapporto di parentela (indicare se coniuge, convivente more uxorio, figlio, genitore ecc.);
  • coniuge separato assegnatario della casa coniugale intestata all’altro coniuge;
  • promissario acquirente dell’immobile oggetto dell’intervento immesso nel possesso che ha stipulato un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato prima dell’inizio dei lavori.

Nel caso dei soggetti IRPEF l’agevolazione spetta anche al familiare convivente (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado, partner dell’unione civile, convivente di fatto) con il proprietario o detentore dell’immobile al momento dell’inizio dei lavori e le fatture di spesa siano intestate a lui.

Quali sono le tipologie di edifici sui quali si può applicare il Bonus Barriere Architettoniche 75%?

Il bonus barriere architettoniche si applica su tutte le tipologie di edifici residenziali (case singole e appartamenti nei condomini) e sui beni strumentali (uffici, alberghi, bar, ristoranti ecc..) purché siano esistenti e regolarmente accatastati.

Come per l’Ecobonus e il Bonus casa, la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere applicata sulle nuove costruzioni o sugli ampliamenti.

IMPORTANTE: per fruire della detrazione sull’eliminazione delle barriere architettoniche non è necessario che il beneficiario sia disabile o ci sia un disabile all’interno della abitazione.

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Quali prodotti sono detraibili con il Bonus Barriere Architettoniche 75%?

Si possono portare in detrazione le sole spese per la sostituzione di serramenti esterni o interni che abbiano le caratteristiche descritte dal DM 236/1989 anche in assenza di ulteriori interventi per l’eliminazione di altre eventuali barriere presenti. Sono detraibili pertanto serramenti esterni, porte di ingresso e porte interne e tutte le spese per l’automazione di questi ultimi.

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Quali sono i massimali di spesa per il bonus barriere architettoniche 75%?

Non si può portare in detrazione qualsiasi importo per l’acquisto di prodotti con il bonus barriere architettoniche e dobbiamo considerare che ci sarà:

  • Un massimale globale di spesa (per tutti gli interventi)
  • Un massimale unitario per i singoli manufatti (solo nel caso di sconto in fattura o cessione del credito)

Il massimale globale, in base a quanto precisato recentemente dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17/E del 26/06/2023 è diverso se gli interventi oggetto dell’intervento sono:

  • le singole unità immobiliari (di qualsiasi tipo anche se all’interno dei condomini) – Massimale di spesa € 50.000 
  • le parti comuni (finestre del vano scala condominale, ascensori, ecc.) – Massimale di spesa dipende dal numero di unità immobiliari che compongono il condominio:
  1. € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per interventi su edifici costituiti da 2 fino a 8 unità immobiliari
  2. € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per interventi su edifici con più di 8 unità immobiliari

Questi massimali si aggiungono ai massimali globali attualmente previsti per le altre detrazioni fiscali:

  • Ecobonus detrazione massima € 60.000 pari ad una spesa massima di € 120.000
  • Bonus Casa e/o Bonus Sicurezza detrazione massima € 48.000 pari a una spesa massima di € 96.000

I massimali non sono cumulabili per l’acquisto del solito prodotto ma possono essere utilizzati più bonus per un intervento su una unica unità immobiliare (Es. Bonus barriere architettoniche per infissi e porte interne, Ecobonus per persiane, Bonus Casa per tutte le situazioni in cui non è possibile utilizzare gli altri bonus)

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Quali sono i requisiti tecnici che il serramento deve rispettare per fruire del Bonus 75%?

Si possono detrarre le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche solo se i serramenti o porte esistenti non sono già conformi alle caratteristiche del D.M 236/1989 e ciò significa che è necessario che i vecchi serramenti non rispettino almeno uno dei seguenti requisiti fondamentali che possono essere considerati una barriera architettonica:

  • altezza della maniglia
  • sforzo di manovra delle ante
  • larghezza luce netta
  • misura ridotta della traversa inferiore delle porte finestre
  • motorizzazione degli eventuali accessori che verranno sostituiti.

Questi requisiti devono essere asseverati da parte di un tecnico abilitato e devono attestare:

  • Pre-intervento – I serramenti esistenti non sono conformi alle caratteristiche del DM 236/1989
  • Post-intervento – I nuovi serramenti sono conformi alle caratteristiche del DM 236/1989

Questa asseverazione è fondamentale ed è consigliabile anche allegare documentazione fotografica in quanto, in caso di controlli dell’Agenzia delle entrate, per non “ritrovarsi” in spiacevoli situazioni dobbiamo essere in grado di poter dimostrare che l’intervento è avvenuto rispettando tutti i requisiti previsti dalla norma.

Alcune regioni hanno applicato il DM 236/1989 in modo più restrittivo. Per esempio per la Toscana ha applicato le seguenti restrizioni con il Decreto Presidente della Giunta Regionale n.41/R/2009:

  • Larghezza minima netta delle porte interne o porte finestre invece che 75 cm come previsto dal DM 236/1989 ha previsto 80 cm
  • Larghezza minima netta delle porte di ingresso invece che 85 cm come previsto dal DM 236/1989 ha previsto 90 cm

Per gli altri requisiti invece non ci sono stati cambiamenti rispetto al DM 236/1989

  • Altezza maniglie delle porte interne, porte finestre o porte ingresso compresa tra 85 e 95 cm da terra
  • Altezza maniglie delle finestre compresa tra 100 e 130 cm da terra
  • Anta mobile di porte e finestre deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 Kg
  • Altezza delle soglie delle porte finestre compresa tra 0 e 2,5 cm dal piano di calpestio

Domotica e abbattimento barriere architettoniche

Per tutti gli accessori motorizzati, come tapparelle e persiane oppure, portoni dei garage, i requisiti per l’eliminazione delle barriere architettoniche riguardano la sola verifica relativa all’altezza del dispositivo di comando (il pulsante di apertura) che deve essere compresa tra i 60 e i 130 cm da terra.

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Sono necessari titoli abilitativi (pratiche edilizie) per usufruire del Bonus Barriere Architettoniche 75%?

Il bonus barriere architettoniche non richiede un titolo abilitativo ma questo eventuale obbligo dipende dal tipo di intervento che viene eseguito.

Porte interne

La sostituzione delle porte interne è sempre edilizia libera a meno che non si modifichino le dimensioni del foro che, in qualche situazione, potrebbe essere necessario per avere la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche se la luce netta è inferiore a quanto prescritto dal Decreto. In tal caso il titolo abilitativo è obbligatorio.

Finestre e gli accessori collegati

La sostituzione di serramenti con serramenti dello stesso materiale, tipologia e colore è sempre edilizia libera.

Anche se si cambia materiale (es da legno a PVC) o numero di ante (es da due ante ad una anta singola) o colore (es da bianco a verde) secondo la legislatura nazionale sarebbe comunque manutenzione ordinaria e quindi non servirebbe titolo abilitativo.

Questa indicazione è scritta infatti nel D.M. 2 marzo 2018 dal titolo: “Approvazione del bglossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di edilizia libera”.

Tuttavia, come alcune regioni hanno applicato requisiti più restrittivi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, alcuni comuni hanno declinato questo DM in modo più restrittivo all’interno del proprio regolamento edilizio e quindi chiedono un titolo per manutenzione straordinaria anche per questi interventi, specie se interessano immobili all’interno dei centri storici o nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

Per essere certi se l’intervento può essere fatto in edilizia libera o in manutenzione straordinaria l’unica soluzione sicura è consultare l’ufficio tecnico del Comune di pertinenza, o più semplicemente scaricare dal sito del comune nel quale si trova l’immobile, il Regolamento Edilizio Comunale.

E’ necessaria la Pratica ENEA per la sostituzione di serramenti esterni con il bonus barriere architettoniche?

Come succede con il Bonus Casa, che pur non è una detrazione per riqualificazione energetica, la pratica ENEA è sempre obbligatoria quando si sostituiscono serramenti che separano caldo da freddo.

L’ENEA ha infatti il compito preciso di monitorare il risparmio di emissioni derivanti dagli interventi che godono di qualsiasi Bonus Fiscale emesso dallo Stato e controllare il rispetto del protocollo di Kyoto.

Conclusioni

La detrazione per le barriere architettoniche è una detrazione che esiste dal alcuni anni, ma solo recentemente in seguito a numerosi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate è diventata la misura con il bonus fiscale più alto per la sostituzione di serramenti dopo il superbonus 110%.

Dobbiamo ricordarci inoltre che la finalità di questo Bonus, è comunque l’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere in futuro ogni ambiente privato e pubblico più fruibile a persone con disabilità e anziani con limitazioni motorie.

Tutti i bonus energetici e quest’ultimo per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono stati concepiti per rinnovare il patrimonio edilizio italiano e renderlo più adeguato dal punto di vista dei consumi energetici e della inclusività nell’utilizzo degli stessi da parte di tutti.

Il Bonus Barriere Architettoniche 75% richiede competenze specifiche e il consiglio è quello di affidarsi ad aziende esperte e competenti per non trovarsi a “sorprese” anche dopo anni dalla sostituzione dei serramenti.

Se vuoi sostituire i tuoi serramenti nelle provincie di Pisa, Lucca, Livorno e Firenze con il bonus barriere architettoniche 75% clicca qui!

2 Commenti su “Bonus Barriere Architettoniche 75%

  1. Buongiorno, scrivo in merito al bonus 75% barriere architettoniche. Vorrei un parere in merito al fatto che “le ante degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a Kg 8.” Questa informazione potrebbe essere fornita correttamente solo dalla ditta produttrice l’infisso (ma questo requisito ad oggi è richiesto solo in Italia); a vostro avviso un qualsiasi “tecnico abilitato” dovrebbe effettuare tali test in laboratorio per ogni infisso commissionato (a quali costi per il cliente finale?). Grazie per il vostro cortese parere.

    1. Buongiorno Gianluca, alcuni fornitori rilasciano tale certificazione. Se non fosse così il tecnico che redige l’asseverazione per il bonus 75% al termine dei lavori può dichiarare direttamente la conformità di tale parametro nel contesto di installazione dei serramenti.

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