Guide e consigli

Eco Bonus 65% per le Schermature solari

12 Gennaio , 2015 2 commenti

Fino al 31 Dicembre 2016 la spesa per l’acquisto e installazione di tende da sole e pergole potrà usufruire della detrazione 65%.

Eco Bonus 65% per le Schermature solari Guide e consigli Normative e legislazioni

Con la nuova legge di stabilità approvata negli ultimi giorni di Dicembre 2014 l’eco-bonus 65% per il risparmio energetico era stato esteso anche alle schermature solari.  Tuttavia fino alla metà di Aprile 2015 non erano stati comunicati ancora i requisiti tecnici e le procedure normative per poter procedere con la detrazione fiscale per l’acquisto di tende da sole, pergole e tutte le altre schermature solari.

Oggi finalmente abbiamo tutti gli elementi per riepilogare i requisiti, le procedure e tutti i dettagli necessari per usufruire dell’Eco-Bonus 65%.

La legge di stabilità 2015 ha esteso anche alle schermature solari il 65% con il seguente testo:

“per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311,sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro”

La norma  fa quindi riferimento alle schermature solari elencate nell’allegato M al Decreto legislativo n.311 del 29 Dicembre 2006, acquistate dal 1 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2016 per un valore massimo della detrazione di 60.000 € (che corrisponde ad una fornitura di 92.307 € posa inclusa).

Quali sono le schermature solari elencate nell’allegato M del Dlgs 311/2006?

(…) “sono schermature solari i sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”(…)

QUALI SONO I PRODOTTI SOGGETTI ALLA DETRAZIONE FISCALE?

EN 13561 – TENDE ESTERNE

Tende da sole, cappottine, tende a rullo, pergole con schermo in tessuto (anche pergole con lamelle in alluminio orientabili), tende per veranda, skylight esterni e zanzariere.

EN 13659 – CHIUSURE ESTERNE

Persiane, tapparelle, veneziane, frangisole, chiusure tecniche e oscuranti.

 EN 13120 – CHIUSURE INTERNE

Rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, verticali, skylighter.

E’ importante ricordare che le tende esterne sono sottoposte a marcatura CE obbligatoria dal 2006. La marcatura CE è un requisito fondamentale e necessario per poter usufruire dell’eco-bonus 65% ed è anche un’attestazione della conformità del prodotto in base ai requisiti essenziali sulla sicurezza previsti dalla Comunità Europea.

 

CHI SONO I BENEFICIARI DELL’ECO-BONUS?

Possono fruire dell’eco bonus 65% per il risparmio energetico tutti i contribuenti residenti e non, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni.
  • inquilini, comodatari e altre figure previste dalla normativa.
  • familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (per la legge italiana “familiare” viene considerato: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
  • coloro che accedano alla detrazione attraverso un passaggio di proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio in corso o terminato per una successione mortis causa o una compravendita acquisendo anche la fruizione della parte restante del beneficio fiscale.
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
  • le associazioni tra professionisti.
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività̀ commerciale.
  • i titolari di un diritto reale di godimento (proprietario, locatario, usufruttario e tutti gli altri casi previsti dalla legge) sull’immobile oggetto dell’intervento.

 IMPORTANTE

  • I benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza; pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione con riferimento ad immobili locati. Ciò vale, anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso, i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa, e non beni strumentali.
  • Per i familiari conviventi che sostengono le spese e i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività̀ d’impresa, arte o professione, non é possibile usufruire della detrazione.
  • Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobile merce.
  • Il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato.

CHE REQUISITI DEVONO AVERE GLI EDIFICI O LE COSTRUZIONI?

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società̀) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

  • unità immobiliari e edifici (o parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività̀ d’impresa o professionale).
  • Gli edifici devono essere già̀ dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento;
  • In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

COSA E’ NECESSARIO FARE PER OTTENERE LA DETRAZIONE FISCALE?

I requisiti necessari per ottenere la detrazione del 65% per l’acquisto di schermature solari sono:

  • Acquistare una schermatura solare marcata CE
  • La schermatura deve essere elencata tra i prodotti soggetti alla detrazione fiscale sopraindicati in questo articolo.
  • Nella fattura di vendita deve essere indicato: il riferimento alla Legge 296/06, il nome del prodotto, la superfice in Mq, le caratteristiche prestazionali (classe di prestazione energetica), dichiarazione di conformità alle norme EN 13561 o 13659.
  • Il pagamento deve essere effettuato (solo per le persone fisiche) con bonifici “parlanti”

PAGAMENTI CON BONIFICI “PARLANTI”

Come per le detrazioni per ristrutturazioni anche il bonus fiscale 65% per il risparmio energetico impone che il pagamento delle spese sostenute deve essere inderogabilmente effettuato tramite bonifico bancario o postale (questo vale solo per le persone fisiche e non per i soggetti titolari di reddito d’impresa) e viene definito “parlante” perché al momento dell’esecuzione devono essere specificate nella causale alcune informazioni necessarie senza le quali non sarebbe possibile fruire del bonus fiscale. Ecco l’elenco

  • Riferimento legge 296/2006 e successive modificazioni.
  • Codice fiscale del soggetto o dei soggetti che effettuano il pagamento (nel caso in cui le fatture siano intestate a più persone.)
  • Partita iva del beneficiario del pagamento
  • Riferimento alla fattura (numero e data)
  • Codice fiscale del condominio e dell’amministratore (per interventi effettuati su parti condominiali di un edificio)

I DOCUMENTI DA TRASMETTERE

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea la scheda informativa (allegato F del decreto), relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica (CPID).

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Per poter fruire del bonus fiscale 65% senza rischiare di incappare in brutte sorprese o addirittura eventuali sanzioni é necessario conservare accuratamente tutti i documenti che potrebbero essere necessari in caso di verifiche o controlli da parte delle autorità:

  • Certificazione dei prodotti conformi ai requisiti tecnici richiesti dalla legge.
  • Scheda informativa (allegato F) in formato cartaceo, firmata dove indicato
  • Ricevuta di corretto invio telematico della pratica sul sito Enea (CPID)
  • Copia dei bonifici eseguiti
  • Fatture comprovanti le spese sostenute
  • Comunicazione preventiva all’ASL (se prevista dall’intervento sostenuto.)
  • Consenso da parte del proprietario dell’immobile qualora le opere siano eseguite dal “detentore” (locatario, comodatario, ecc.)
  • Delibera assembleare di approvazione esecuzione lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, quando le opere sono riferite a parti condominiali.

Link Correlati

Guida agenzia delle entrate “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” 
Guida OMNIA “Eco Bonus 65% per il risparmio energetico”

Omnia Serramenti 2015© Riproduzione riservata

2 Commenti su “Eco Bonus 65% per le Schermature solari

  1. Per tale tipo di tenda è necessario ottenere un’approvazione urbanistica del comune di appartenenza? se si è bastevole una CILA o bisogna presentare una SCIA?

    1. Se non ci sono vincoli paesaggistici o urbanistici le tende da sole possono essere installate in edilizia libera, quindi senza alcun permesso.

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